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Il testo integrale della impugnativa del Consiglio
dei Ministri avverso la legge 12 regionale
Credo di fare cosa gradita mandando il testo integrale
della impugnativa del Consiglio dei Ministri avverso la legge 12 regionale
e che interessa in particolare Monza.
Sottolineo che appare fuori luogo il nervosismo del Presidente della Regione
nelle dichiarazioni di questi giorni, dato che se una Autonomia è
stata violata questa è quella del Comune. Inoltre già il
precedente Governo, a nome del ministro La Loggia aveva impugnato dal
punto di vista costituzionale la legge 12 per più aspetti relativi
agli standard e in particolare per le Antenne di telefonia. Li la questione
era al contrario dato che la legge regionale dava competenze ai Comuni
( permesso di costruire) mentre il Governo riteneva che fosse competenza
dello Stato centrale. In quel caso, da parte della Regione vi fu il normale
contendere senza levata di scudi di sapore politico. Indicativo che si
parli di preoccupazione regionale per limitare il potere della burocrazia.
Infatti con apposita legge la Regione nel 2003 ha impedito a Monza (ovviamente
con Campione d’Italia e pochi altri) di avvalersi delle procedure
di cui alla legge 23 per lo snellimento delle procedure stesse. Impedendo
così di fare Piani Integrati e Piano dei Servizi con procedure
celeri. Ma si sa, la legge è uguale per tutti ma per alcuni è
più uguale.
Alfredo Viganò
Regione: Lombardia
Legislatura:
Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 "Legge per il governo del territorio".
Legge n.: 12 del 14-07-2006 (testo integrale)
Settore: Politiche infrastrutturali
Bur n.: 29 del 18-07-2006
Delibera C.d.M. del: 08-09-2006
Esito: Impugnativa
Motivi di impugnativa:
Con la legge in esame la Regione Lombardia modifica
la l.r. 12/2005 recante "Legge per il governo del territorio".
L'art. 1 lett. h) della legge in esame sostituisce l'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 36 della l.r. 12/2005, rubricato "Presupposti per
il rilascio del permesso di costruire".
La disposizione contenuta in suddetto articolo comporta la riduzione delle
misure di salvaguardia da cinque anni (come previsto dalla legge 11 marzo
2005 n. 12) a tre anni, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo
strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente
per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
Tale norma risulta illegittima per i seguenti motivi :
Si premette che la Regione interviene , riducendo la durata delle misure
di salvaguardia, a distanza di un anno dal precedente intervento normativo
ed in costanza della immutata normativa statale vigente dettata dall'articolo
12 del D.P.R. n. 380/2001.
Risulta evidente che la disciplina in esame incide esclusivamente sui
procedimenti di approvazione dei PTG in itinere, per i quali, come detto,
era prevista una norma di salvaguardia della durata di cinque anni.
Quanto sopra premesso, la disposizione regionale in esame appare illegittima
in quanto, non facendo espressamente salvo per i procedimenti attualmente
pendenti il termine di cui alla legge n. 12/2005, risulta contraria al
principio di buon andamento della pubblica amministrazione in violazione
dell'articolo 97 della Costituzione.
Risulta altresì irrazionale ed illogica la norma che a distanza
di un anno intervenga per modificare termini vigenti senza che siano mutati
presupposti di fatto e di diritto quale la normativa statale di riferimento.
In tal senso la norma regionale risulta in contrasto con il principio
di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 Cost.
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